INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0: 400 MILIONI PER LE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO.

I: Investimenti sostenibili 4.0: 400 milioni per le imprese del Mezzogiorno

Buongiorno.
Vogliamo informarvi che, in considerazione del rilevante impegno che questo Ministero sta ponendo per agevolare lo sviluppo dell’imprenditoria nel meridione d’Italia, il vertice politico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 400 milioni di euro dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027 per incentivare investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili che facciano ricorso alle tecnologie digitali.

La misura è riservata alle micro, piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna le quali, a partire dal 18 ottobre 2023 potranno presentare domanda per le agevolazioni previste dalla misura Investimenti sostenibili 4.0.

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato e potranno coprire fino al 75 per cento delle spese ammissibili (macchinari, impianti, attrezzature, opere murarie, programmi informatici e licenze, acquisizione di certificazioni ambientali, servizi di consulenza).

Pertanto, si chiede di valutare la possibilità di diffondere attraverso i vostri canali di comunicazione tale informazione, a beneficio delle aziende calabresi.

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite al seguente link:

Investimenti sostenibili 4.0: 400 milioni per le imprese del Mezzogiorno (mimit.gov.it)

Per completezza di informazione, si allega un vademecum elaborato da quest’Ufficio.

Cordiali saluti.

Ing. Giuseppe Sofia

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DGSCERP – DIV. XIII – Ispettorato Territoriale Calabria

Responsabile Sportello per le Imprese

Via Sant’anna II tronco snc (Palazzo di vetro) – 89128 Reggio Calabria

Tel. +39 0965852385

Cell. +39 3482572102

Investimenti sostenibili 4.0
Decreto Ministeriale 15 maggio 2023 - Investimenti sostenibili 4.0 PN RIC 2021-2027
Agevolazioni per le piccole e medie imprese del Mezzogiorno
Vademecum applicativo a cura dell’Avv. Giuseppe Rinciari
Con il Decreto ministeriale 15 maggio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy già Ministero dello Sviluppo Economico, vengono rappresentate e proposte le modalità e le condizioni per la concessione e l’erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano di Transizione 4.0 pubblicato nella GURI n.183 del 7 agosto 2023. Tale D.M. trae origine dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 2 aprile 2022, che istituiva un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico, in ottemperanza al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di cui alla Legge n. 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
In conformità, altresì, al regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Legge 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; ed in particolare, all’articolo 3 del regolamento (UE) 1058/2021 il quale dispone che, in conformità degli obiettivi strategici stabiliti all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo europeo di sviluppo regionale sostiene, l’obiettivo specifico di “un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1)”. In attuazione all’articolo 9, comma 2, del decreto 15 maggio 2023, venivano definiti,quindi, gli elementi utili all’attivazione e all’attuazione dell’intervento agevolativo disciplinato dal predetto Decreto, nelle more del completamento della valutazione della citata notifica da parte della Commissione europea e fermo rimanendo che l’efficacia dell’intervento resta subordinata all’autorizzazione della medesima Commissione Europea.
Modalità di Presentazione delle domande Con il Decreto Direttoriale 29 agosto 2023 - Termini e modalità di presentazione delle domande - sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni. Ai sensi dell’art. 3
(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni) :
1. Le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana, possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-
2027” del sito web dell’Agenzia ( www.invitalia.it ), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 18 ottobre 2023, secondo le modalità indicate al presente articolo.
2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto, ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa
istruttoria. 2
3. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, l’impresa proponente è tenuta a presentare la documentazione, redatta secondo gli schemi resi disponibili nell’apposita sezione di cui al comma 1 del sito dell’Agenzia e pubblicati, altresì, nel sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it):
Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.
Qualora le risorse residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento della dotazione finanziaria.
L’accesso alla procedura informatica:
• prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa proponente tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
• è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal relativo certificato camerale. È possibile conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.
Le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, possono accedere alla procedura informatica con le modalità comunicate, anche nell’ambito della stessa procedura informatica, dall’Agenzia.
(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 “ La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo provvedimento è pubblicato nell’apposita sezione dei siti internet del Ministero e dell’Agenzia. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le domande che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L’Agenzia provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.”
In cosa consiste la misura degli investimenti sostenibili 4.0 La misura Investimenti sostenibili 4.0, in continuità con il precedente bando di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) 10 febbraio 2022, dà attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027.
In ragione dell’utilizzo delle risorse del predetto Programma nazionale, la misura sostiene il processo di transizione delle piccole e medie imprese delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) verso il paradigma del Piano Transizione 4.0, mediante l’incentivazione di investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili, che facciano ampio ricorso alle tecnologie
digitali.
La misura prevede la concessione e l’erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione europea e per quelli destinati a favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare ovvero a migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è pari a 400 milioni di euro a valere sull’ obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021 – 2027.
Una quota pari al 25% della dotazione finanziaria complessiva è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.
Elementi utili alla verifica dell’intensità massima di aiuto Ai fini della verifica dell’intensità massima di aiuto concedibile, la quantificazione dell’equivalente sovvenzione
lordo correlato alla quota di agevolazione concessa sotto forma di finanziamento agevolato viene effettuata secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Tale Comunicazione prevede che il tasso di riferimento sia definito a partire dal tasso base (fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-
3
interest-rates/reference-and-discount_it , aggiungendo un margine, in termini di punti base, stabilito in funzione del rating dell’impresa e delle garanzie offerte, secondo quanto indicato nella tabella riportata nella Comunicazione stessa.
A chi sono rivolte le agevolazioni?
Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda devono:
• essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
• non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le micro imprese e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento
• trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi
• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi
• aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal
Ministero
• non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento
• non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 15 maggio 2023.

Come sono indirizzate le coperture finanziarie?
I programmi di investimento devono:
• prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. e l'ammontare di tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma • essere diretti all'ampliamento della capacità alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva
• essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna)
• prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 e non superiori a euro
5.000.000,00 e, comunque, al 70 percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
• prevedere un termine di ultimazione non successivo a diciotto mesi dalla data di adozione del
provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito dell’attività di valutazione dell’istanza prevista per l’accesso alle agevolazioni.
Analoghe premialità sono altresì riconosciute per i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, ovvero per le PMI che abbiano aderito ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica o che siano in possesso di una certificazione ambientale di prodotto.
Attività economiche ammesse Sono ammesse le attività manifatturiere, ad eccezione delle attività connesse ad alcuni settori caratterizzati da limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento (siderurgia; estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di
energia, nonché delle relative infrastrutture) o a programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio “DNSH”.Sono inoltre ammesse le attività di servizi alle imprese elencate nell’allegato 4 del Decreto Ministeriale 15 maggio 2023.
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Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del Decreto Ministeriale15 maggio 2023, relative all’acquisto di nuove
immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
a. macchinari, impianti e attrezzature;
b. opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
c. programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
d. acquisizione di certificazioni ambientali. acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es.
Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i servizi di consulenza. Nello specifico, sono ammesse:
• le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all’allegato 1 del DM 15 maggio 2023 nei limiti del 5 per cento dell’importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c) del predetto decreto • le spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all’unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico nei limiti del 3 per cento dell’importo complessivo delle spese ammissibili per i soli programmi di cui all’articolo 6, comma 2 lettera b) del DM 15 maggio 2023.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, l’impresa proponente presenta all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia , apposita domanda, corredata di allegati, aventi i contenuti generali di cui all’art. 3, comma 3, del presente DD e da articolare secondo gli schemi che saranno resi disponibili sul sito internet www.invitalia.it dell’Agenzia e sul sito internet www.mimit.gov.it del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework e, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento GBER, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75
per cento.
In particolare:
• nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 per cento dell’ammontare complessivo delle
spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato
• nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.
Ufficio competente
MIMIT Divisione IX - Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitivita' delle imprese.